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Codice della strada: requisiti visivi

La guida di veicoli a motore è subordinata all'accertamento, da parte di medici appartenenti a determinate strutture pubbliche, dei requisiti di idoneità psico-fisica. Il Codice della strada pone precise indicazioni sui requisiti visivi necessari per svolgere l'attività di guida.

Art. 322. - Requisiti visivi (art. 119 Codice della strada)

  1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
  2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
  3. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
  4. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
  5.  Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
  6. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
  7. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto.
  8. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.
  9. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.
  10. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.
  11. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Art. 325. - Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (art. 119 Codice della strda)

Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:

  • a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti
  • b) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti
  • c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie
  • d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
  1. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.
  2. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
  3. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
  4. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto.
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